Novità per l’assistenza alla genitorialità: dal 1° luglio verrà introdotto con il Decreto- Legge 8 giugno 2021 n.79, l’assegno temporaneo o “ponte”, una misura di sostegno per le famiglie con minori che non hanno diritto agli assegni familiari.
L’assegno ponte sarà attivo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 rappresenta una misura temporanea nel passaggio tra l’assegno unico, che partirà dal 2022, e l’assegno nucleo familiare che verrà comunque potenziato nel corso di questi sei mesi. Il beneficio “ponte” è compatibile anche con:
- Reddito di cittadinanza;
- Eventuali altre misure di denaro concesse ai figli a carico e erogate dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali;
- Assegni di natalità, premio alla nascita, fondo di sostegno alla natalità etc.
Assegno ponte: requisiti
L’importo dell’assegno varia in base ai componenti del nucleo familiare e all’ISEE. Possono beneficiare dell’assegno ponte tutte le famiglie con figli minori che:
- Hanno un ISEE inferiore a 50.000 euro annui;
- Non favoriscono di altri assegni familiari;
Altri requisiti sono:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato Ue, o titolare di permesso di soggiorno;
- Cittadinanza extra Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo oppure per motivi di lavoro/ricerca di durata semestrale;
- Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- Domicilio o residenza in Italia con figli al carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- Residenza in Italia di almeno due anni – anche non continuativi – o titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata minima semestrale.
Assegno ponte, come e quando fare domanda
La domanda può essere presentata in via telematica all’Inps o al Caf e Patronati nelle modalità che verranno indicate entro il 30 giugno. Alle domande presentate entro il 30 settembre sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’assegno verrà accreditato sull’ IBAN del richiedente o con bonifico domiciliato, in caso di affido condiviso dei minori può essere erogato in misura pari, il 50%, sull’IBAN di ciascun genitore.
Giada Stallone
(16 giugno 2021)
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