Ad oggi sono 2 011 312 i profughi ucraini in fuga dal conflitto scoppiato soltanto quattordici giorni fa. Si tratta di una cifra in costante aumento, che è possibile monitorare sulla piattaforma online allestita dall’UNHCR che riporta i dati sulla situazione dei rifugiati in Ucraina, aggiornati quotidianamente ad uso di giornalisti e cittadini.
Il conflitto russo-ucraino ha di nuovo posto sotto i riflettori, dopo la parentesi Covid, la questione dei rifugiati. Sembra anche aver fatto emergere sentimenti di solidarietà da tempo sopiti in quella stessa UE firmataria degli accordi con la Libia e con la Turchia, nelle immagini dei naufragi del Mediterraneo o tra le tappe del game dei migranti che tentano la rotta balcanica.
Profughi ucraini: mete e numeri
Gli ucraini che fuggono dalla guerra cercano ospitalità in primis nei paesi limitrofi – quindi Moldavia, Romania, Polonia, Slovacchia, Ungheria – più immediatamente raggiungibili e che rendono meno lontana la possibilità di un ritorno. Un dato interessante non sarà di certo sfuggito al lettore attento: gli ultimi tre Paesi meta dei rifugiati e richiedenti asilo ucraini sono proprio i promotori di quello stesso gruppo di Visegrad che ha fatto da diversi anni del rifiuto dell’accoglienza dei migranti oggetto di rivendicazione nei confronti delle autorità centrali europee.
Secondo i dati diffusi oggi dal Viminale sono 23 872 i cittadini ucraini entrati al momento in Italia – 11 955 donne, 2 200 uomini e 9 717 minori – ospitati principalmente a Roma, Milano, Napoli e Bologna.
Nella tabella che segue le ripartizioni tra i vari Paesi:
Sul piano dell’emergenza rifugiati anche l’Ucraina non sfugge alle regole non scritte di chi scappa da situazioni di conflitto, valide in tutti i tempi e in tutte le latitudini. Secondo i dati UNHCR 2020, degli 82,4 milioni di rifugiati nel mondo ben il 73% si è stabilito nei Paesi limitrofi a quello di provenienza. Sul podio dei Paesi che ospitano più rifugiati al mondo troviamo la Turchia, che accoglie 3,7 milioni di rifugiati in prevalenza siriani, la Colombia che ospita 1,7 milioni di rifugiati venezuelani, infine il Pakistan, con 1,4 milioni di rifugiati in prevalenza afghani.
L’attivazione della protezione temporanea
Per affrontare l’emergenza dei rifugiati ucraini il 4 marzo scorso il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso di attivare la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea, strumento nato nel 2001 per risolvere la situazione dei cittadini in fuga dalla ex-jugoslavia.
All’art.2 della stessa Direttiva, la protezione temporanea viene così definita: “procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi che non possono rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea”.
La protezione temporanea ha la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un altro anno nel caso in cui non fosse possibile un ritorno sicuro in patria. Si tratta di uno strumento vecchio di più di 20 anni, ma di fatto mai applicato fino ad ora. Rappresenta infatti la volontà di collaborazione tra i diversi stati membri nel condividere la responsabilità dell’accoglienza e di riconoscere la specificità e l’urgenza di alcune situazioni, per le quali, data l’evidenza dei fattori all’origine del movimento migratorio, occorre snellire procedure e tempistiche di analisi della richiesta di asilo. In altre parole avrebbe potuto rappresentare la risposta più umana e matura dell’UE all’emergenza siriana e afghana, affrontate invece ricorrendo alla discussa strategia di esternalizzazione delle frontiere.
Veri e falsi profughi
La guerra che verrà non è la prima, avvertiva Bertolt Brecht in una nota poesia scritta alla vigilia della II Guerra Mondiale. Eppure sembra che si dia quasi per scontata l’esistenza di una sorta di gerarchia tra i conflitti, a seconda del grado di prossimità geografica e, si potrebbe azzardare, di affinità etnica, storica o culturale con le vittime. In altre parole: se il conflitto avviene a due passi da casa mia, allora mi sento più colpito e allora provo empatia e quel conflitto diventa per me “IL conflitto”.
Non sono mancate le occasioni, in questi giorni, per molti esponenti politici o personaggi pubblici notoriamente ostili ai fenomeni migratori di ricostruirsi una “verginità ideologica” abbracciando la causa dell’Ucraina, vittima della prepotenza e dell’arroganza dell’invasore russo. Peccato che il giusto riconoscimento della tragedia del popolo ucraino sia stato strumentalmente utilizzato per creare una velleitaria distinzione tra veri rifugiati e falsi rifugiati, basata – è lecito dedurre – sul grado di pigmentazione cutanea e sulla provenienza geografica.
Sarebbe superfluo ribadire l’infondatezza di tale distinzione, ma la prudenza, si sa, non è mai troppa. Ci permettiamo, pertanto, di riproporre in chiusura tre strumenti giuridici fondamentali del diritto d’asilo, da ripassare e rileggere magari prima di uno degli innumerevoli interventi pubblici:
👉 Costituzione Italiana, art. 10;
👉 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948;
👉 Convenzione di Ginevra del 1951 e annesso Protocollo del 1967.
Silvia Proietti
(9 marzo 2022)
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