Il permesso per protezione speciale: cosa è cambiato

Cosa è cambiato nel permesso per protezione speciale? Lo scopriamo grazie al Vademecum del Forum Per Cambiare l’Ordine delle cose.
“Avere consapevolezza di avere un diritto fa sì che quel diritto continui ad esistere. Difendiamo insieme la Protezione Internazionale”, con questo proposito, il Forum Nazionale Per Cambiare l’Ordine delle cose ha avviato recentemente la campagna Paradossi all’italiana, a difesa della protezione speciale.
A tal fine, ha elaborato un agile Vademecum per operatori e migranti e una serie di brevi pillole video al fine di spiegare a tutte le persone, ma soprattutto a migranti e  operatori del sistema di accoglienza, come sia possibile ancora accedere alla protezione speciale, nonostante le modifiche normative introdotte dal Decreto Legge 20/2023, convertito in Legge n.50/2023, ed accrescere la consapevolezza che il diritto, seppure modificato, continua ad esistere.
I Video esplicativi, a cura degli attivisti e mediatori della rete del Forum, sono in diverse lingue e dialetti africani fra i più diffusi:

  • arabo,
  • francese,
  • inglese,
  • bangla,
  • bambara e twi -lingue diffuse in Costa d’Avorio e Ghana-
  • pidgin (idioma linguistico parlato da persone di origine nigeriana),
  • kurmanci.

Per accedere alla Protezione Speciale: il Vademecum

Il Vademecum, consultabile e scaricabile sul sito di Per Cambiare l’Ordine delle cose, fornisce inoltre indirizzi utili, in base ai territori di riferimento, per poter chiedere il supporto di giuristi e operatori che fanno parte delle rete del Forum. Contiene anche dei moduli/questionari per segnalare l’esperienza degli operatori dei centri di accoglienza ed eventuali casi di protezione speciale a cui sono state applicate, da quando è entrato in vigore il decreto, prassi scorrette e illegittime.
La veste grafica del documento, aiutata da immagini, è intuitiva e di facile comprensione e circoscrive, attraverso alcune semplici domande, in primo luogo, la platea degli aventi diritto alla Protezione, coloro che hanno legami con il territorio, relazioni ed affetti oppure lavorano o studiano. Quindi passa al vaglio le problematiche più frequenti che potrebbero dover affrontare gli stranieri con l’entrata in vigore della nuova norma: ad esempio il rinnovo del permesso già richiesto; il rinnovo da richiedere ancora in costanza di un permesso ancora valido; il permesso per protezione speciale da convertire in permesso di lavoro; la persona in attesa della decisione della C.T. e via di seguito.
Infine, fornisce la “cassetta degli attrezzi” e cioè l’elenco degli sportelli legali a cui rivolgersi, sul territorio Nazionale, il video in lingua e, per gli operatori, la nota giuridica sulla riforma.

Cos’è e com’è cambiata la protezione speciale

La protezione speciale è la forma più debole, ma anche più flessibile e inclusiva, di protezione internazionale per i rifugiati. Si accorda a coloro che non rientrano negli stretti criteri della convenzione di Ginevra (perseguitati politici) o delle norme sulla “protezione sussidiaria” ai sensi della direttiva europea 2011/95 (sostanzialmente, appartenenza a popolazioni costrette alla fuga dalla guerra o da violenze perpetrate su basi etniche o religiose). Tuttavia,  con la formula della protezione speciale, quando le commissioni prefettizie riconoscano fondati motivi per ritenere che  il richiedente “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”, oppure quando il rimpatrio comporti una “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, le commissioni, o eventualmente i giudici in caso di ricorso in appello, hanno avuto finora la possibilità di proteggere persone malate e donne incinte. Possono essere compresi, sotto l’ombrello della protezione speciale, gli stranieri che hanno trovato un lavoro o un tirocinio, oppure che frequentano con impegno un corso di formazione con uno sbocco lavorativo, o anche che hanno una relazione sentimentale stabile. Questi aspetti possono rientrare, a discrezione delle autorità preposte, nel rispetto della vita privata e familiare, secondo valutazioni caso per caso.

La Protezione Speciale, con l’avvicendarsi dei vari governi. è cambiata negli anni.

Attualmente, è concessa esclusivamente dalla Commissione Territoriale, deputata ad esaminare la domanda di richiesta di Protezione Internazionale, ed è rilasciata dal Questore, quando non sia possibile concedere alcuna altra forma di protezione e, al ricorrere di determinate condizioni previste dai punti 1 e 1.1 del primo comma dell’art.19 del Testo Unico Immigrazione (https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art19-com2 ), non sia possibile l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.
L’articolo citato protegge la persona dall’espulsione e dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione e rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Nella valutazione di tali motivi la norma prevede che si tenga conto anche dell’esistenza, nello Stato in cui lo straniero sarebbe espulso, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Il permesso di soggiorno per Protezione Speciale era stato introdotto dal c.d. primo decreto Sicurezza, conosciuto anche come Decreto Salvini, (Decreti Sicurezza e possibili modifiche: cosa cambia e come?) convertito in legge 132/2018. Il Ministro Salvini aveva di fatto cancellato la Protezione Umanitaria, introdotta in Italia nel 1998, quale strumento legislativo nazionale che si affiancava alle due forme di protezione riconosciute a livello internazionale e già citate: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. (Il Decreto Salvini spiegato a mia figlia).
I presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale erano stati poi ampliati dal Dl 130/2020, detto anche decreto Lamorgese, convertito nella legge 173/2022, che aveva riformulato l’art. 19 del Testo Unico Immigrazione (TUI), ampliando le ipotesi di divieto di espulsione.
Il Ministro Lamorgese, con il Dl 130/2020, ha modificato nuovamente l’art.5 del D.lgs, n.286/98 (T.U.I.), rintroducendo gli obblighi costituzionali e internazionali e ha ampliato la platea degli aventi diritto ma non ha ripristinato in tutto e per tutto la formula previgente della protezione umanitaria.

Cosa è cambiato con il Decreto Cutro

Il DL 20/23 (c.d. Decreto Cutro), convertito con modifiche nella legge n. 50/23, ha modificato di nuovo l’art.19 comma 1.1. del T.U. per l’Immigrazione di fatto eliminando le modifiche apportate nel 2020  e ha ristretto nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per  protezione speciale.
Vengono infatti soppresse le ipotesi previste dal terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell’art. 19 che facevano riferimento alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Prima della modifica introdotta con la legge n. 50/23 l’ articolo 19, così come modificato nel 2020, escludeva la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, la norma richiedeva che l’amministrazione, nel valutare la possibile espulsione di uno straniero irregolare, tenesse in ogni caso conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.

La legge n. 50/93  interviene proprio su questi aspetti che afferiscono alla sfera individuale dell’individuo, infatti, eliminando dalla norma il terzo e quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1 che tutelavano il diritto alla vita privata dello straniero, ha fatto venir meno il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare. La Commissione Territoriale non valuterà più positivamente, per il rilascio del permesso, l’inserimento sociale del richiedente e cioè se è integrato sul Territorio, se parla la lingua italiana, se frequenta corsi di formazione o di studio, se ha un lavoro o una famiglia in Italia e così via.
Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, inoltre non è più possibile richiedere la Protezione Speciale direttamente al Questore, quando non si è presentata richiesta di Protezione Internazionale, davanti alla Commissione Territoriale competente, come consentiva la vecchia norma.
Infine, chi ottiene la protezione speciale a seguito di domanda presentata dopo il 10 marzo 2023, cioè dopo l’entrata in vigore della nuova norma, potrà svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma ma non potrà convertirlo in permesso per motivi di lavoro.

 La protezione speciale attuale 

In sintesi, della nota normativa scaricabile dalla cassetta degli attrezzi del progetto a difesa della Protezione Speciale del Forum Per Cambiare l’Ordine delle Cose si evidenzia che:

  • La Commissione Territoriale continua a poter riconoscere la protezione speciale, oltre che per rischio di persecuzione e tortura e trattamenti inumani e degradanti, anche per violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, incluso il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall’articolo 8 della CEDU. Tuttavia, i parametri per riconoscere la protezione speciale per rischio di violazione della vita privata e familiare non sono più individuati dalla legge italiana, ma occorre fare riferimento da parte delle CCTT in prima istanza e dei giudici in sede di ricorso:
    1) ai parametri dell’articolo 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo;
    2) alla relativa pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla vecchia umanitaria e sulla protezione speciale antecedente al d.l. 20/23, convertito in L. 50/23;
    3) alla futura giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla “nuova” protezione speciale rilasciata sulla base degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano a seguito del d.l. n. 20/23, convertito in L.n.50/23.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale così rilasciato ha ancora durata biennale, può essere rinnovato ma, per chi ha presentato domanda dopo il 10 marzo 2023,  non è più convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Il futuro delle istanze di protezione speciale per vita privata e familiare ancora pendenti.

 Le istanze di protezione speciale dirette al Questore ancora pendenti (presentate al Questore, entro la data del 10 marzo 2023) o per le quali si è ricevuto l’invito alla presentazione prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20, e le procedure di revoca e cessazione ancora pendenti presso la CNA sono soggette all’applicazione della vecchia disciplina e quindi possono essere accolte per motivi di violazione della vita privata e familiare secondo i parametri ed i requisiti previsti dalla vecchia disciplina. La vecchia disciplina si applica anche alle procedure di protezione internazionale pendenti presso le CCTT, come previsto dalla Circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo del 6.6.2023; i relativi permessi di soggiorno hanno durata biennale, possono essere rinnovati finché ne ricorrono i presupposti e possono essere convertiti in motivi di lavoro.

I permessi per protezione speciale vita privata e familiare già rilasciati in base alla vecchia disciplina – sia a seguito di trasmissione degli atti al Questore da parte della Commissione Territoriale/CNA, sia rilasciati direttamente dal Questore, su parere positivo della Commissione territoriale – possono essere rinnovati una sola volta e per la durata massima di un anno e possono essere convertiti in motivi di lavoro.

Disciplina dei rinnovi

 I Permessi per protezione speciale per violazione vita privata e familiare rilasciati in base agli stessi requisiti e parametri (cioè quelli esistenti prima dell’entrata in vigore del decreto Cutro, convertito in L. 50/23) hanno un regime di rinnovo differente, in quanto:

    • quelli rilasciati prima del 10 marzo 2023,  in ambito procedura di protezione internazionale o direttamente dal Questore, non possono essere rinnovati per più di una volta e solo per la durata di un anno (art. 7, co.3, d.l.20 convertito in L. 50/23);
    • quelli che verranno rilasciati dopo il 10 marzo 2023, direttamente dal Questore o in ambito di procedura di revoca o cessazione della protezione internazionale – in quanto la relativa procedura risulta ancora pendente – possono essere rinnovati finché ne ricorrono i presupposti (art. 7, co. 2 e 2 bis, d.l. 20 come convertiti in L. 50/23);
    • quelli che verranno rilasciati dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20 convertito in L. 50/23, su disposizione della CT in ambito di protezione internazionale – in quanto la relativa procedura risulta ancora pendente – possono essere rinnovati finché ne ricorrono i presupposti.

Protezione speciale: i numeri

Sotto il profilo dei numeri, e questo contribuisce a spiegare in parte la decisione governativa, la protezione speciale è risultata negli ultimi due anni e mezzo la formula più utilizzata per la concessione dell’asilo nel nostro paese.

Secondo i dati dell’ultimo rapporto del Cir, il Consiglio italiano per i rifugiati, “nel 2022 sono state esaminate in Italia 52.625 richieste di protezione internazionale e i dinieghi sono stati il 53% (27.385). Ha ricevuto la protezione speciale il 21% dei richiedenti (10.865), lo status di rifugiato il 12% (6.161), la protezione sussidiaria il 13% (6.770)”.

L’ altra motivazioni a cui ha fatto ricorso il governo, per giustificare la nuova norma, si riferisce a una presunta eccezionalità della protezione speciale italiana nel panorama dell’Unione Europea. Ossia l’idea che la protezione speciale sia un unicum italiano.

In realtà il sito Eurostat presenta dati sulla concessione del diritto d’asilo nel 2021 secondo tre categorie non dissimili da quelle italiane:

” Nel 2021 i paesi dell’UE hanno adottato 522.400 decisioni di asilo in primo grado, che nel 39% dei casi sono state positive:

  • 112 700 persone hanno ricevuto lo status di rifugiato
  • 61 400 hanno ottenuto la protezione sussidiaria
  • 28 000 hanno ricevuto lo status umanitario.

A seguito di ricorso sono state adottate altre 207 900 decisioni finali, tra cui:

  1. 26 600 decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato
  2. 19 300 di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
  3. 26 500 di concessione dello status umanitario.

Secondo i dati Eurostat, “è stata la Germania ad accordare il maggior numero di permessi di protezione umanitaria/ speciale nel 2022 (30.020, pari al 46% delle domande accolte a livello dell’UE), seguita dalla Spagna (20.925, pari al 32 %). L’Italia si colloca al terzo posto (10.865, ossia 16 per cento).”

A conclusione, a prescindere dai necessari chiarimenti di carattere normativo, appare evidente la gravità della decisione intrapresa dal governo attuale che, rendendo più difficile il ricorso alla Protezione Speciale, non garantisce più quei diritti costituzionali e internazionali ai quali la nostra nazione ha, da sempre, aderito e che sono da considerarsi imprescindibili per la tenuta di uno Stato democratico.

Inoltre, gli stranieri che non potranno più rinnovare il loro permesso di protezione speciale o che non potranno più convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro, rimarranno comunque, per lo più, in Italia. Verranno però interrotti percorsi d’integrazione ben avviati, come quelli di chi aveva trovato un lavoro. In che modo, quindi, viene spontaneo chiedersi, tale scelta potrà rappresentare un miglioramento per l’integrazione sociale e la sicurezza?

Il Vademecum 

Nadia Luminati
(28/08/2023)

Leggi anche: