I numeri degli ingressi di lavoratori extra-UE autorizzati dai decreti flussi sono stati negli anni molto variabili. A margine del Consiglio europeo del 23 marzo la Commissaria UE Von der Leyen ha richiamato la necessità di “incrementare il numero di ingressi di lavoratori dai Paesi terzi”. In questi stessi giorni è all’analisi delle Camere il decreto immigrazione, varato all’indomani del Consiglio dei Ministri a Cutro del 10 marzo, che introduce novità all’interno del meccanismo di programmazione dei flussi.
Come si determinano i decreti flussi?
La programmazione di quote di ingresso di lavoratori extra-UE è stata introdotta in Italia nel 1998 con la legge Turco-Napolitano, poi confluita nel Testo Unico Immigrazione. Due gli strumenti previsti in origine:
- il documento programmatico triennale, che rappresenta la base di riferimento delle politiche relative all’immigrazione, redatto tuttavia soltanto per i primi tre trienni fino al 2006 (1998-2000, 2001-2003, 2004-2006);
- il decreto flussi annuale, emanato entro il 30 novembre attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che autorizza gli ingressi per l’anno successivo.
Le quote stabilite annualmente dal decreto flussi sulla base delle esigenze del mercato del lavoro italiano vengono suddivise nelle tre grandi categorie contrattuali di:
- lavoro subordinato non stagionale;
- lavoro subordinato stagionale, riservato quasi esclusivamente al comparto agricolo e turistico-alberghiero;
- lavoro autonomo.
Alla definizione degli ingressi si applica il principio della riserva di quote per i Paesi che collaborano con l’Italia al freno dell’immigrazione clandestina, attraverso accordi di cooperazione in essere o in via di definizione.
Ulteriori quote rispetto ai contingentamenti in base alle categorie contrattuali vengono riservate a:
- conversioni da altri permessi di soggiorno a permessi di soggiorno per lavoro, autonomo o subordinato;
- lavoratori extra-UE di origine italiana “per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di ascendenza”;
- lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine.
La ripartizione delle quote non rappresenta uno schema rigido, applicato in maniera invariata per tutti gli anni. In alcuni casi sono stati emanati decreti flussi riservati ai soli lavoratori stagionali, come avvenuto nel 2008, o sono stati emanati più decreti per lo stesso anno di riferimento, come avvenuto per esempio con i 5 decreti emanati nel corso del 2002.
I numeri relativi al decennio 1998-2008
Il grafico che segue riporta i dati riferiti al decennio 1998-2008, suddivisi per quote totali, lavoro subordinato non stagionale, lavoro stagionale. I dati relativi al lavoro autonomo, così come quelli relativi agli altri contingentamenti, sono stati omessi trattandosi di cifre che oscillano sempre dalle poche centinaia al massimo di 4.000 ingressi autorizzati nel 2010.
Nei primi tre decreti flussi, dal 1998 al 2000, non sono stati previsti contingentamenti in base alle categorie professionali, ma soltanto quote preferenziali riservate ai lavoratori provenienti da alcuni Paesi, come Albania, Marocco e Tunisia nell’anno 1998.
Per quanto riguarda gli anni 2004, 2005, 2006 in virtù del principio di preferenza comunitaria sono state riservate con appositi decreti delle quote di ingresso ad hoc per i cittadini provenienti da 8 dei nuovi Stati neocomunitari che hanno aderito all’UE nel 2004: Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
È anche grazie a questa circostanza che nel 2006, a cavallo tra il Governo Berlusconi III e il Governo Prodi II, si è registrato il picco mai più uguagliato di 690.000 ingressi totali, autorizzati con tre diversi provvedimenti:
- 170.000 ingressi di lavoratori neocomunitari previsti dal DPCM 14 febbraio 2006;
- 170.000 ingressi di lavoratori extra-UE autorizzati dal DPCM 15 febbraio 2006;
- 350.000 ingressi aggiuntivi di lavoratori extra-UE non stagionali stabiliti con DPCM 25 ottobre 2006.
I numeri relativi al periodo 2009-2016
Il periodo 2009–2016 è contraddistinto da una netta preferenza nel contingentamento di quote per il lavoro stagionale.
Nel 2009 e nel 2011 sono state autorizzate quote riservate ai soli lavoratori stagionali, rispettivamente di 80.000 e 60.000 ingressi. Sia la quota totale che quella relativa ai lavoratori stagionali hanno tuttavia subito nel corso del 2012 una netta contrazione, a causa della “congiuntura economica in Italia che evidenzia una generale contrazione dei livelli di occupazione”. È in questa nuova fase che si assiste all’incremento di quote riservate alle conversioni di permessi di soggiorno, che raggiungono il picco di 14.250 nell’anno 2016.
I numeri relativi al periodo 2017-2022
Nel terzo e ultimo periodo in esame, 2017-2022, si assiste a un decremento degli ingressi autorizzati che rimangono stabili per i primi quattro anni a quota 30.850.
Soltanto a partire dal 2020, oltre agli ingressi per lavoro stagionale, vengono di nuovo contingentate le quote riservate al lavoro subordinato non stagionale, negli anni immediatamente precedenti totalmente assorbite dalle altre categorie relative principalmente alla conversione dei permessi di soggiorno e al lavoro autonomo.
Nel 2021 e nel 2022 la tendenza è invece all’incremento, rispettivamente con 69.700 e 82.750 quote autorizzate. Gli ingressi riservati al lavoro subordinato e al lavoro autonomo vengono in larga parte riservati a specifici settori lavorativi. Nell’ultimo decreto flussi, per esempio, si menzionano quelli “dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale”.
Quote riservate a conversioni del permesso di soggiorno
Discorso a parte meritano i contingentamenti riservati alle conversioni da altri permessi di soggiorno a permessi di soggiorno per lavoro, non trattandosi propriamente di autorizzazioni di ingressi da Paesi terzi. Pur rappresentando inizialmente una quota residuale, a partire dalla seconda metà degli anni Dieci assumono valori sempre maggiori, attestandosi intorno alla decina di migliaia.
Anche le conversioni di permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro sono rigidamente stabilite. Per fare un esempio, nel decreto flussi 2022 sono state autorizzate 7.000 conversioni così distribuite:
- 4 400 da permesso di soggiorno per lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 2 000 da permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione professionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- 370 da permesso di soggiorno per motivi di studio/tirocinio/formazione professionale a permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 200 da permesso UE di lungo periodo a permesso di soggiorno lavoro subordinato;
- 30 da permesso UE di lungo periodo a permesso di soggiorno lavoro autonomo.
Le richieste di conversione presentate ogni anno vengono sottoposte al vaglio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per verificare il possesso dei requisiti richiesti.
👉 Leggi la sintesi dei riferimenti normativi
Silvia Proietti
(24 marzo 2023)
Leggi anche: