A partire dal 18 maggio, sarà possibile presentare la domanda per la richiesta della cittadinanza italiana per via telematica.
Cosa deve fare lo straniero interessato?
• Procedere alla registrazione collegandosi all’apposita sezione presente nel sito del ministero dell’interno “Effettua Registrazione” e compilare il modulo con i propri dati personali;
• accedere all’area riservata del portale inserendo:
- l’indirizzo email che è stato utilizzato dall’utente in fase di registrazione,
- la password fornita dal sistema;
• avviare la procedura di richiesta della cittadinanza italiana, tramite la funzione “Primo accesso alla pratica” disponibile nel menù di navigazione;
• consultare lo stato della domanda, attraverso la funzione “Visualizza stato pratica” .
Alla domanda in formato elettronico il richiedente deve allegare la seguente documentazione:
• un documento di riconoscimento;
• l’atto di nascita ed il certificato penale che vengono rilasciati dalle autorità del paese di origine;
• la ricevuta del pagamento del contributo di 200,00 euro, previsto dalla legge n. 94/2009.
Chi può diventare cittadino italiano?
La cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente:
• PER NASCITA (IUS SANGUINIS): è cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini italiani (quindi anche il figlio nato all’estero di cittadino italiano). L’acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio italiano da genitori non cittadini italiani è riconosciuto soltanto quando:
- entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
- nessuno dei genitori è in grado di trasmettere la propria cittadinanza al figlio, secondo la legge del paese di provenienza.
• PER ADOZIONE;
• PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FILIAZIONE: vale a dire quando un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne. Se il figlio ha già raggiunto la maggiore età può dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
• PER ACQUISTO O RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DI UN GENITORE.
La cittadinanza italiana va richiesta nei seguenti casi:
• PER DISCENDENZA: nell’ipotesi in cui uno dei genitori (oppure uno dei nonni) siano stati cittadini italiani per nascita ed abbiano in seguito perso la cittadinanza italiana;
• PER NASCITA E RESIDENZA IN ITALIA (IUS SOLI): lo straniero nato e residente in Italia senza interruzioni fino alla maggiore età. ATTENZIONE: in questo caso, la domanda va presentata entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
• MATRIMONIO CON UN ITALIANO/A;
• NATURALIZZAZIONE: dopo il termine di dieci anni di residenza legale in Italia che scende a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini della Comunità Europea.
Per maggiori informazioni in merito, consultare il Portale Integrazione Migranti: http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/ProcedureItalia/Pagine/Cittadinanza.aspx
ATTENZIONE: dal 18 giugno 2015 verranno accettate esclusivamente le domande per la richiesta della cittadinanza italiana presentate on line.
Ambra Di Chio(31 marzo 2015)
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